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ORDINI E COLLEGI
INFORTUNI DEI CONSIGLIERI E DEI DIPENDETI/COLLABORATORI DI ORDINI E COLLEGI
Caratteristiche e Prestazioni
ASSICURATO L'Ordine o il Collegio.
ASSICURATORI Alcuni Sottoscrittori dei LLOYD'S di Londra.
OGGETTO L'assicurazione vale per gli infortuni subiti nell'espletamento della carica di Componente del Consiglio o delle mansioni da Impiegato Amministrativo e/o Organizzativo, ciascuno per l'effettivo proprio ruolo, svolta da ciascun Assicurato, compreso rischio in itinere (tutti i percorsi all'interno della provincia nelle giornate previste per il Consiglio Direttivo) e qualunque trasferta autorizzata con delibera preventiva o con ratifica in occasione della prima seduta utile.
CONDIZIONI PARTICOLARI
  • Il Contraente è esonerato dall'obbligo di denunciare i nominativi delle persone assicurate;
  • Il Contraente è esonerato dall'obbligo di denunciare le altre eventuali assicurazioni dei singoli assicurati;
  • Il Contraente è esonerato dalla denuncia di infermità, mutilazioni o difetti fisici da cui le persone assicurate fossero affette al momento della stipulazione della polizza o che in seguito dovessero sopravvenire.
GARANZIE E CAPITALI ASSICURATI PER SINGOLO CONSIGLIERE * Invalidità Permanente:
  • Per il capitale sino a € 517.000: applicazione della franchigia del 3% sino a una invalidità accertata del 10%; nel caso in cui l'invalidità accertata sia maggiore del 10%, non si applica alcuna franchigia;
  • Per il capitale oltre € 517.000 e sino a € 775.000: applicazione della franchigia del 5% sulla differenza di capitale di € 258.000;
  • Per il capitale oltre € 775.000: applicazione della franchigia del 10% sulla differenza di capitale di € 225.000;
  • Se l'invalidità accertata è superiore al 50%, l'indennizzo viene liquidato al 100% del capitale assicurato;
  • Applicazione della tabella INAIL allegata al D.P.R. n. 1124 del 30/06/1965.
GARANZIE E CAPITALI ASSICURATI PER SINGOLO DIPENDENTE COLLABORATORE (1) Invalidità Permanente:
  • Applicazione della franchigia del 3% sino a una invalidità accertata del 10%;
  • Se l'invalidità accertata è superiore al 10%, non si applica alcuna franchigia;
  • Se l'invalidità accertata è superiore al 50%, l'indennizzo viene liquidato al 100% del capitale assicurato;
  • Applicazione della tabella INAIL allegata al D.P.R. n. 1124 del 30/06/1965.
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